Ci stiamo avvicinando alle scadenze per la dichiarazione dei redditi e uno dei quesiti che spesso ci si sente rivolgere in studio dai pazienti è: «le ricevute del Biologo Nutrizionista sono detraibili?»
Ricordiamo infatti che le ricevute che vengono rilasciate dal Biologo Nutrizionista sono ricevute sanitarie, esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 del DPR 633/1972, poiché prestazioni dirette alla tutela della salute della persona. Sebbene l’Ordine Nazionale dei Biologi avesse sempre sostenuto che le suddette ricevute erano perfettamente detraibili capitava che qualche CAF si rifiutasse di procedere alla detrazione, poiché mancava una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate che si occupasse in dettaglio della figura professionale del Biologo Nutrizionista. Un dubbio similare veniva posto sulla necessità di una prescrizione medica per poter accedere alla detraibilità.
Finalmente la Direzione Generale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha deciso di dirimere, una volta per tutte, questi dubbi: nella sua circolare numero 11 del 22 maggio 2014, l’Agenzia ha infatti deciso di considerare la nostra figura professionale e la risposta ottenuta è decisamente positiva.
L’Agenzia delle Entrate rileva infatti che
le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
Inoltre specifica che
non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2.
Risulta quindi finalmente chiarito che le ricevute sanitarie che vengono rilasciate dal Biologo Nutrizionista sono detraibili e non hanno bisogno di prescrizione medica. In caso di contestazione da parte di qualche CAF è sufficiente citare la circolare di cui abbiamo parlato.
Per approfondimenti:
Agenzia delle Entrate — CIRCOLARE N. 11/E del 21 maggio 14