La notizia
Nel 2005 nasce una controversia fra un apicoltore amatoriale tedesco e il vicino, proprietario di diversi terreni su cui è coltivato mais transgenico MON 810.
L’apicoltore vende miele e polline come integratori alimentari, che risultano contaminati da DNA di mais MON 810 e proteine transgeniche. Questa presenza dovrebbe rendere i suoi prodotti inadatti alla vendita, poiché per legge non possono essere messi in commercio prodotti contenenti OGM senza autorizzazione. La Corte amministrativa della Baviera, a cui l’apicoltore si è rivolto, ha rilevato che nel momento in cui il polline è stato incorporato nel miele ha perso la sua capacità di riproduzione e ha chiesto a sua volta maggiori chiarimenti alla Corte di giustizia dell’UE.
Il 6 settembre 2011 quest’ultima ha emesso una sentenza secondo cui il polline può essere considerato OGM solo qualora costituisca un organismo, un’entità biologica capace di riprodursi. Nonostante ciò, la Corte dichiara che il miele contiene come ingrediente il polline prodotto a partire da OGM, per cui rientra nel regolamento e deve essere assoggettato al regime di autorizzazione previsto per poter essere messo in commercio, indipendentemente dalla quantità presente.
In seguito a questa sentenza, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica delle norme sul miele, secondo cui il polline deve essere considerato un componente naturale e non un ingrediente, «in quanto esso giunge all’alveare grazie all’attività delle api e indipendentemente dall’intervento dell’apicoltore».
Le riflessioni
Indipendentemente dalle possibili conseguenze sulla nostra salute, ancora oggetto di accese discussioni, la coltivazione di prodotti OGM pone due questioni concrete:
- La possibilità di coesistenza di sistemi di agricoltura tradizionale, biologica e OGM, soprattutto in territori in cui la proprietà dei terreni è frazionata. Questa coesistenza è tutelata dalla legge (Regolamento CE 1829 22 sett 2003 art 43, Commissione europea Raccomandazione 556/2003), pur escludendo la possibilità di tolleranza zero, in quanto la possibilità di contaminazione accidentale non può essere eliminata neanche attraverso misure di isolamento.
- La possibilità di tracciabilità, presupposto per l’etichettatura che permette di salvaguardare il diritto del consumatore di scegliere cosa acquistare.
Fonti:
- Corte di giustizia dell’Unione europea — Comunicato stampa Prodotti alimentari: La Commissione propone norme più chiare sullo status giuridico del polline nel miele
- AA. VV. — Agrobiotecnologie nel contesto italiano — INRAN, 2006